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Articolo 16 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione forzata

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 16 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 51 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

[Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore.]

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