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Articolo 201 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Forma della domanda e procedimento

Dispositivo dell'art. 201 Codice di giustizia contabile

1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata(1).

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione(2).

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 87 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 87 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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