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Articolo 35 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Interrogazione della persona sorda o muta

Dispositivo dell'art. 35 Codice di giustizia contabile

1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.

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