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Articolo 33 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete

Dispositivo dell'art. 33 Codice di giustizia contabile

1. In tutto il processo č prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puō nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

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