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Articolo 34 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Nomina del traduttore

Dispositivo dell'art. 34 Codice di giustizia contabile

1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.

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