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Articolo 9 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sezioni giurisdizionali regionali

Dispositivo dell'art. 9 Codice di giustizia contabile

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio(1).

3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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