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Articolo 8 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Organi della giurisdizione contabile

Dispositivo dell'art. 8 Codice di giustizia contabile

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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