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Articolo 98 quinquies Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Servizi obbligatori supplementari

Dispositivo dell'art. 98 quinquies Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero, sentita l'Autorità, può decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

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