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Articolo 97 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Situazione dei servizi universali esistenti

Dispositivo dell'art. 97 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98 ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

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