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Articolo 98 sexies Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Risorse di numerazione

Dispositivo dell'art. 98 sexies Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98 novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.

2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto. L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4. L'Autorità rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98 decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.

5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98 octiesdecies, l'Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

7. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

8. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.

10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

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