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Articolo 66 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tempistica coordinata delle assegnazioni

Dispositivo dell'art. 66 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

3. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

  1. a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);
  2. b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
  3. c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;
  4. d) forza maggiore.

4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

5. l Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:

  1. a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4;
  2. b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

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