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Articolo 67 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio

Dispositivo dell'art. 67 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro:

  1. a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;
  2. b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.

2. Quando l'Autorità determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessita' di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorità può fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi:

  1. a) promuovere la copertura;
  2. b) assicurare la necessaria qualità del servizio;
  3. c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;
  4. d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese.

4. L'Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.

5. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.

6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

7. Qualora l'Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 64.

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