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Articolo 328 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Impegni

Dispositivo dell'art. 328 bis Codice delle assicurazioni private

1. (1)Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.

2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se:

  1. a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
  2. b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
  3. c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

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