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Articolo 314 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 314 Codice delle assicurazioni private

Capo abrogato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

[1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinquemilioni.

3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 č punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.]

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