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Articolo 218 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Verifica della solvibilitā dell'impresa controllante

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 218 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. 4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).]

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