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Articolo 217 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Solvibilitā corretta delle imprese di assicurazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 217 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile. 3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).]

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