Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 212 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Poteri dell'IVASS

Dispositivo dell'art. 212 bis Codice delle assicurazioni private

1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:

  1. a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47 quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216 decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;
  2. b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;
  3. c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!