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Articolo 208 quater Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP

Dispositivo dell'art. 208 quater Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 28, comma 1, lettera i), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

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