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Articolo 207 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 207 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità. 2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.]

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