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Articolo 173 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Assicurazione di tutela legale

Dispositivo dell'art. 173 Codice delle assicurazioni private

1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 173 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Francesco P. chiede
lunedģ 12/02/2018 - Campania
“Sono stato commissario straordinario e amministratore delegato di una società per azioni pubblica del Ministero dell'Economia, la (omissis) spa, dall'aprile 2007 al 18 gennaio 2008. In tale periodo la Società mi aveva assicurato per eventuali danni commessi anche "con colpa", al pari degli altri dirigenti in servizio presso la stessa società.
Nel gennaio 2018 sono stato prosciolto dal GUP Roma, per non aver commesso il fatto, dall'accusa di abuso di ufficio ex art. 323 cp, come da avviso di garanzia del novembre 2014.
Chiedo di sapere se ho diritto al rimborso delle spese legali da parte della (omissis), società in house del Ministero dell'Ambiente dal 18 gennaio 2008, in quanto l'assicurazione vigente quando ero in servizio sembrerebbe non estendesse i suoi effetti fino al novembre 2014.”
Consulenza legale i 15/02/2018
Per rispondere va innanzitutto chiarito:
(i) il tipo di assicurazione;
(ii) il tempo del commesso reato e
(iii) il tempo di denuncia del sinistro.

Con riferimento al punto (i), da quanto esposto sembra potersi evincere che la polizza in questione fosse una D&O (“Directors & Officers Liability”) che, in via generale, ha come obiettivo primario quello di tutelare il patrimonio del soggetto qualora, a causa di sinistri derivanti dall’attività svolta, vengano avanzate pretese risarcitorie dagli eventuali danneggiati. Orbene, la polizza in oggetto generalmente tiene indenni gli assicurati anche dal pagamento delle spese legali. Dunque, a meno che la polizza in questione fosse monca della clausola anzidetta, l'assicurato è legittimato a ottenere il risarcimento.
A tal fine, tuttavia, occorre anche che (e ritorniamo al punto ii) il reato sia stato commesso nel periodo di vigenza della copertura assicurativa e deve trattarsi di un fatto reato connesso all'attività di amministratore e commissario straordinario della (omissis) SpA.

Quanto invece al punto (iii), è necessario anche che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all’assicurazione. Generalmente infatti le polizze D&O prevedono dei tempi specifici entro i quali è possibile denunciare un determinato fatto per il quale potrebbe scattare il risarcimento.
Qualora ricorrano tutte le tre condizioni sopra declinate, sembra possibile concludere per la legittimazione alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale.

Il fatto poi che la persona sia stata assolta per non aver commesso il fatto ci permette anche di escludere la sussistenza di una causa ostativa al risarcimento dell’assicurazione, avendo la formula assolutoria eliminato ogni dubbio in merito alla sussistenza di qualsivoglia coinvolgimento nel fatto.