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Articolo 132 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Obbligo a contrarre

Dispositivo dell'art. 132 Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente.

2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.

3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.

3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314.

Massime relative all'art. 132 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 6917/2004

Con il decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo introdotto dal decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, applicabile ratione temporis, il legislatore non ha inteso disciplinare i rapporti fra imprese di assicurazione e agenzie, con l'efficacia prevista dall'art. 1339 c.c., ma ha voluto fissare in via generale limiti ai cosiddetti caricamenti, ossia alle spese delle imprese di assicurazione di cui tenere conto nell'approvazione delle tariffe relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Cass. civ. n. 1938/1998

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, affinché l'assicuratore, in caso di rivalsa nei confronti dell'assicurato, possa giovarsi della disposizione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1990 n. 990, che, nella formulazione originaria, prevede l'inserimento di diritto nei relativi contratti delle «Tariffe dei premi» emesse dal CIP, e possa quindi invocare l'art. 2 della Tariffa di cui al provvedimento n. 10 del 1986 del CIP (pubblicato in G.U. 28 febbraio 1986 n. 49) il quale stabilisce che l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è necessaria la prova da fornirsi dall'assicuratore della data di stipulazione del contratto, atteso che la menzionata inserzione automatica della tariffa, a norma del cit. art. 11 della legge n. 990, decorre dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP in Gazzetta Ufficiale e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, integrando peraltro quella della data di stipulazione una questione inammissibile in sede di legittimità siccome nuova e comportante accertamenti di fatto non compiuti in sede di merito.

Cass. civ. n. 253/1991

Le clausole dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore le quali prevedano, in conformità del dettato legislativo (art. 11 L. n. 990 del 1969), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole bonus - malus) operano nel primo caso soltanto in caso di responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, quest'ultimo ha interesse a contestarne l'esistenza onde evitare il maggiore onere. Se ciò nonostante l'impresa assicuratrice ritenga opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, può ritenersi legittima solo se risulti provato che l'assicuratore ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e la tutela degli interessi dell'assicurato.

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