1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando(1)(2).
2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati(2).
Note
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".






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