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Articolo 99 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Data di riferimento

Dispositivo dell'art. 99 Codice delle assicurazioni private

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

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