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Articolo 85 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Albo delle imprese capogruppo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 85 Codice delle assicurazioni private

Capo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[[1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. 2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.]]

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