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Articolo 83 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Impresa capogruppo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 83 Codice delle assicurazioni private

Capo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[[1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.]]

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