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Articolo 81 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Vigilanza prudenziale

Dispositivo dell'art. 81 Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nell'articolo 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento dell'impresa, l'IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'IVASS nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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