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Articolo 75 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Protocolli di autonomia

Dispositivo dell'art. 75 Codice delle assicurazioni private

1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.

2. L'IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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