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Articolo 66 quinquies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Margine di solvibilitā richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 66 quinquies Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 85, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.]

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