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Articolo 121 quinquies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 12/05/2026]

Conflitti di interesse

Dispositivo dell'art. 121 quinquies Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119 bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.

2. In deroga all'articolo 120 quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119 bis, comma 7, sono:

  1. a) fornite su un supporto durevole;
  2. b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

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