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Articolo 121 ter Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto

Dispositivo dell'art. 121 ter Codice delle assicurazioni private

1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30 decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:

  1. a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;
  2. b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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