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Articolo 113 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Cancellazione

Dispositivo dell'art. 113 Codice delle assicurazioni private

1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:

  1. a) radiazione;
  2. b) rinunzia all'iscrizione;
  3. c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
  4. d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
  5. e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS;
  6. f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
  7. g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
  8. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274 ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso(2).

2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).

3. [Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo](1) .

Note

(1) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 1, comma 9, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
(2) La lettera g-bis) è stata introdotta dall'art. 1, comma 114 della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

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