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Articolo 55 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Autorizzazione

Dispositivo dell'art. 55 Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.

2. [Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.] (1)

3. L'IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

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