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Articolo 47 duodecies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Trasparenza degli investitori istituzionali

Dispositivo dell'art. 47 duodecies Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di cui all'articolo 124 quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

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