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Articolo 46 quater Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali

Dispositivo dell'art. 46 quater Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46 bis.

2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.

3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46 bis.

4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

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