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Articolo 43 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Riserve tecniche relative all'attivitą esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

Dispositivo dell'art. 43 Codice delle assicurazioni private

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.

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