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Articolo 40 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Regole sulla congruenza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 40 Codice delle assicurazioni private

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74

[1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta. 3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.]

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