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Articolo 37 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Riserve tecniche dei rami danni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 37 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 36, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP. 3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. 4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi. 5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. 6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione. 7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. 8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia. 9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati. 10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili. 11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.]

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