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Articolo 36 decies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione

Dispositivo dell'art. 36 decies Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.

2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.

3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.

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