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Articolo 10 quinquies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Procedura di segnalazione di violazioni

Dispositivo dell'art. 10 quinquies Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS:

  1. a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
  2. b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
  3. c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza(1).

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Note

(1) La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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