1. L'IVASS:
- a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
- b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
- c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza(1).
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
                
                          
            
                           
         
      





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