Cass. pen. n. 1572/1999
                                      Per le violazioni al codice della strada costituenti reato non è richiesto, a norma dell’art. 220 cod. strad., l’adempimento  della  preventiva  notificazione dell’addebito ex art. 201 cod. del medesimo codice, che è da rispettare soltanto per le violazioni di carattere non penale.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 9814/1994
                                      In tema di circolazione stradale per le violazioni già  costituenti  reati  contravvenzionali  commesse anteriormente  all’entrata  in  vigore  del  nuovo  codice della strada che le ha depenalizzate e, quindi, prima del 1  gennaio  1993 non  è  prevista  la  trasmissione degli  atti  dall’autorità  giudiziaria  all’autorità amministrativa  competente perché  questa  non potrebbe  procedere  all’applicazione  della  relativa sanzione  amministrativa  che  è  irrogabile  soltanto  in relazione alle violazioni commesse dal 1 gennaio 1993. (Applicazione  in  tema  di  sorpasso  di  un  veicolo  in corrispondenza di un dosso).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 1717/1994
                                      La depenalizzazione dell'inottemperanza all'ordine, dato al conducente del veicolo, di esibire negli uffici la patente di guida di cui sia risultato sprovvisto all'atto del controllo non consente, in difetto di una espressa norma transitoria e in ossequio al principio di legalità previsto dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, di procedere alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non potendosi fare applicazione, in mancanza di esplicito richiamo, dell'art. 40 della citata L. n. 689 del 1981, che non introduce un principio di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente alle violazioni di carattere penale commesse prima della sua entrata in vigore e da essa depenalizzate.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 1348/1993
                                      A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, l’inosservanza dell’ordine di presentarsi in ufficio  al  fine  di  fornire  informazioni  in  ordine  alla disponibilità  materiale  di  un  autoveicolo  colto  in circolazione non  regolare,  impartito all’intestatario del mezzo  dalla  Polizia  stradale  anteriormente  alla normativa  introdotta  dal  nuovo  codice,  non  è  più punibile ai sensi  dell’art. 650 c.p., dal momento che l’art. 180 cod. strad. sanziona detta inottemperanza con sanzione  amministrativa  pecuniaria. Tale  nuova sanzione, in mancanza di una disposizione transitoria analoga  a  quella  dettata  dall’art.  40  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  che  deroga  al  principio  di legalità  sancito  per  gli  illeciti  amministrativi  dall’art. 1 della  legge  medesima, non  ha però efficacia retroattiva e,  quindi,  non  si  applica  alle  violazioni poste  in  essere  anteriormente  all’entrata  in vigore del nuovo  codice  stradale,  onde  non  può  essere  disposto l’invio degli atti al comando di polizia che ha provveduto alla  contestazione  della  contravvenzione,  previsto dall’art. 220 del codice stradale.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 157/1993
                                      A seguito di novazione legislativa, la condotta omissiva di chi, senza giustificato motivo «non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste» dal codice della strada, precedentemente punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. è ora sanzionato in via amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del nuovo codice della strada. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 220, comma quarto, del suddetto codice nei procedimenti in corso relativi a siffatte condotte realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, gli atti vanno rimessi al comando che ha comunicato la notizia di reato, perché proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del comma primo, titolo VI, del codice stesso.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 2394/1993
                                      L'art. 220 del nuovo c.s. stabilisce che l'autorità giudiziaria, in tutti i casi nei quali ravvisa solo una violazione amministrativa trasmette gli atti all'autorità o comando che ha comunicato la notizia di reato. Tale disposizione di coordinamento dispone solo per il tempo successivo all'entrata in vigore del codice nuovo e, pertanto, non si applica alle violazioni commesse sotto il vigore della normativa punitiva precedente e cioè agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 612/1993
                                      La formulazione da parte del legislatore di una ipotesi di illecito amministrativo, sanzionata con pena pecuniaria, in sostituzione di precedente e più grave qualificazione di rilievo penale, mentre produce il passaggio dell'illecito dall'area penale a quella amministrativa non può, nel contempo, avere applicazione se non dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, e ciò in forza del principio di legalità, proclamato in materia di depenalizzazione dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, e salva diversa ed espressa disposizione derogatoria, prevista da norma di pari rango (primario e non superprimario). Ne consegue che in relazione a fatti che, già integranti il reato di cui all'art. 650 c.p. e commessi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, configurino dopo tale data l'illecito punito con sanzione amministrativa dall'art. 180, comma ottavo, di detto codice, non può farsi applicazione del disposto dell'art. 220 dello stesso codice, alla cui stregua l'autorità giudiziaria è obbligata alla trasmissione degli atti all'autorità o al comando che ha comunicato la notizia di reato, quando nel fatto sia ravvisata solo una violazione amministrativa, dovendosi escludere un'applicazione retroattiva della suddetta violazione amministrativa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 2 c.p., che disciplina il fenomeno della diversità di leggi succedutesi nel tempo prevedendo l'applicazione di quella più favorevole, in quanto tale norma sottintende la riconducibilità di entrambe le leggi nella sfera della repressione penale).