Cassazione penale Sez. I sentenza n. 157 del 17 marzo 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito dell'entrata in vigore, alla data dell'1 gennaio 1993, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, l'inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine dell'autoritą di presentarsi, entro il termine da questa stabilito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative del detto codice, gią integrante l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 650 c.p., č ora punita con sanzione amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del medesimo codice. Siffatta tutela in via amministrativa dell'ordine in questione non si aggiunge a quella del dettato penale, ma la sostituisce integralmente, stante il principio di specialitą che regola il concorso apparente tra norma penale e norma del sistema sanzionatorio amministrativo (art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689), essendo la violazione munita di sanzione amministrativa oggetto di norma speciale rispetto alla violazione di cui all'art. 650 c.p. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato come anche l'art. 194 del nuovo codice della strada richiami l'applicabilitą delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981).

(massima n. 2)

A seguito di novazione legislativa, la condotta omissiva di chi, senza giustificato motivo «non ottempera all'invito dell'autoritą di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste» dal codice della strada, precedentemente punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. č ora sanzionato in via amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del nuovo codice della strada. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 220, comma quarto, del suddetto codice nei procedimenti in corso relativi a siffatte condotte realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, gli atti vanno rimessi al comando che ha comunicato la notizia di reato, perché proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del comma primo, titolo VI, del codice stesso.

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