Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16310 del 4 agosto 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale, l’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001 nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui agli artt. 78, 93, 110 e 114 del d.lgs. n. 285 del 1992, non include l’ipotesi di cui all’art. 80 del d.lgs. cit., sicché non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione.

(massima n. 2)

L’infrazione di cui all’art. 98 comma terzo del codice della strada, ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita; mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l’autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art. 93 cod. strad.

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