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Articolo 45 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Dispositivo dell'art. 45 Codice della strada

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione(1).

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 825 a euro 3.305. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 18 giugno 2015, n. 113, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

Massime relative all'art. 45 Codice della strada

Cass. civ. n. 9645/2016

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Cass. civ. n. 5809/2012

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può ravvisarsi errore scusabile, in guisa da escludere la colpa, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella condotta del conducente che, dopo aver proseguito la marcia, confidando nella persistente vigenza di una prima segnalazione, con cui si consentiva in determinati orari l’accesso ad una zona a traffico limitato, non presti attenzione ai successivi segnali contenenti le diverse prescrizioni di orario in concreto disattese, considerato che la vigenza spaziale di ogni divieto o prescrizione non può che valere fino al punto in cui non se ne incontri una successiva di contenuto diverso.

Cass. civ. n. 17377/2007

In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che si era arrestata alla considerazione che l'incidente stradale sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard-rail e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l'apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona).

Cass. civ. n. 15348/2005

In tema di violazioni del codice della strada, alla luce degli artt. 200 e 201, recanti la speciale disciplina dell’accertamento e della contestazione, è legittimo l’accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideri che quando questa viene accertata mediante dispositivi di controllo, l’accertamento è atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. Riguardo ai dispositivi di rilevamento della velocità, in particolare, è legittimo che essi operino anche in assenza degli organi di polizia stradale già alla stregua della disciplina (applicabile ratione temporis) anteriore all’entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, come convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e della novella dell’art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, in quanto nessuna disposizione del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione esclude tale possibilità. Non l’esclude, infatti, l’art. 12 del codice, che si limita ad individuare gli organi cui è affidato l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ma neppure l’art. 345 del regolamento di esecuzione, in quanto prevedere che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità debbano essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e debbano essere nella disponibilità degli stessi, non ne implica affatto la presenza — come espressamente precisato dall’art. 5 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 350, per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato —, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi organi a decidere l’ubicazione degli apparecchi e i tempi del loro funzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati. Pertanto, accanto alla detta necessità della gestione diretta e della disponibilità da parte degli organi di polizia stradale, l’unico limite alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada «per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione» (art. 45, comma 6, cod. strada), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato, nel regime anteriore al D.L. n. 121 del 2002, dalla necessità che essi siano omologati ed approvati, secondo gli artt. 45 del codice e 192 del regolamento di esecuzione.

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