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Articolo 222 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tariffa professionale

Dispositivo dell'art. 222 Codice della proprietą industriale

1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

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