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Articolo 217 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

Dispositivo dell'art. 217 Codice della proprietą industriale

1. Il Consiglio dell'ordine:

  1. a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
  2. b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
  3. c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
  4. d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
  5. e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
  6. f) adotta i provvedimenti disciplinari;
  7. g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;
  8. h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
  9. i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
  10. l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
  11. m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
  12. n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
  13. o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
  14. p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice;
  15. p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

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