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Articolo 128 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Consulenza tecnica preventiva

Dispositivo dell'art. 128 Codice della proprietą industriale

1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696 bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.

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