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Articolo 61 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Delocalizzazione dei registri informatici

Dispositivo dell'art. 61 Codice dell'amministrazione digitale

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformitą alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

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