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Articolo 39 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Libri e scritture

Dispositivo dell'art. 39 Codice dell'amministrazione digitale

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformitą alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

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