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Articolo 164 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disciplina delle acque nelle aree protette

Dispositivo dell'art. 164 Codice dell'ambiente

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Massime relative all'art. 164 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 17555/2013

In tema di aree naturali protette, l'art. 164, secondo comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definendo le attribuzioni degli enti gestori di tali aree, non conferisce agli stessi un potere di intervento diretto. (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 4 maggio 2012).

Cass. civ. n. 10303/2013

In tema di aree naturali protette, l'art. 164, secondo comma, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale attribuisce all'Ente Parco un compito di vigilanza sul regime delle acque, consistente nel verificare le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno della relativa area, nonché un potere di intervento successivo ad una specifica rilevazione di alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, non giustifica con ciò alcun diritto spettante al medesimo ente gestore di previa concertazione con l'autorità competente all'approvazione del progetto di rilascio idrico presentato dal concessionario per uso di produzione di energia idroelettrica. (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 4 maggio 2012). La ratio dell'art. 164, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), è estranea alla previsione di un obbligo di concertazione tra Regione ed Ente Parco circa il procedimento amministrativo di approvazione di progetti presentati dal concessionario per l'adeguamento dei vari impianti di produzione idroelettrica (anche con riferimento a corsi d'acqua situati all'interno del perimetro dell'area protetta).

Corte cost. n. 246/2009

Il contributo previsto dall'art. 164 D.Lgs. n. 152/2006 ha natura assimilabile a quella del contributo ordinariamente dovuto dagli associati al consorzio e, pertanto, ha anch'esso natura di tributo, istituito e disciplinato dalla legge statale, con la conseguenza che il suo pagamento si impone a tutti gli utilizzatori degli impianti consortili, siano essi soggetti comuni od enti locali, senza che sussista alcuna "compressione dell'autonomia negoziale" degli enti locali stessi.

Cass. pen. n. 23493/2006

I pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997.

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