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Articolo 143 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Proprietà delle infrastrutture

Dispositivo dell'art. 143 Codice dell'ambiente

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

Massime relative all'art. 143 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 2/2016

Ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) le infrastrutture idriche (tra cui gli acquedotti), le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e (o) misurazione, fanno parte del demanio e sono inalienabili (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 625/2014).

Trib. Sup. acque n. 197/2013

Non è configurabile in capo alla gestione commissariale una competenza in merito al controllo ed alla tutela dall'uso incongruo della risorsa idrica. Tali compiti spettano non alle AATO, bensì alla Regione, in virtù dell'art. 142, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle competenze loro assegnate dall'art. 117, III c., Cost., da leggere in una con l'art. 144, commi 2 e 3. Ciò vuol dire non già che l'interesse all'uso corretto della risorsa stessa resti acefalo, ma più propriamente che non e affidato alla cura delle disciolte AATO, a differenza di quanto riguarda le infrastrutture idriche, la cui tutela in effetti fu assegnata pure ad esse dall'art. 143, c. 2 del D.Lgs. 152/2006. È appena da osservare che la tutela della risorsa non può esser confusa con le competenze commissariali di salvaguardia e conservazione del patrimonio del disciolto ente, giacché la risorsa è un bene comune gestito ai soli fini del SII e non anche personalmente posseduto a mo' di bene "aziendale".

Corte cost. n. 217/2012

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, L.R. n. 11 del 2011, Regione Friuli-Venezia Giulia, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, L.R. n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.

Corte cost. n. 114/2012

È incostituzionale l'art. 5, 1 comma, L.R 21 giugno 2011, n. 4, Bolzano, nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto.

È illegittimo l'art. 5, comma 1, della L.R 21 giugno 2011, n. 4 della Provincia autonoma di Bolzano (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del D.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Corte cost. n. 320/2011

L'art. 49, c. 2, della L.R. n. 26/2003, Lombardia, che prevede l'istituzione di società patrimoniali d’ambito, di proprietà degli enti locali, a cui trasferire la proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato, viola la previsione circa la loro proprietà pubblica disposta dall'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dagli artt. 822, 823 e 824 c.c. La materia dell'"ordinamento civile" è, infatti, di competenza esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost. Ne discende l'illegittimità del c. 4 dello stesso articolo che assegna a tale società patrimoniale il compito di espletare la gara per l'affidamento del servizio idrico integrato. È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 1, lettera t), della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21 della Regione Lombardia, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, comma 2 e prevede la cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - la società patrimoniale d'ambito a capitale pubblico incedibile - di beni demaniali, in quanto l'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro "inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge". L'abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali), per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati in relazione al medesimo comma dell'art. 49.

Corte cost. n. 307/2009

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per avere il ricorrente erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. n. 26 del 2003, regione Lombardia, è stato novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p), della successiva L.R. n. 18 del 2006, regione Lombardia, anziché dall'art. 2, comma 1, lettera p), della medesima legge, erroneamente indicato dalla difesa erariale, il ricorso è ugualmente ammissibile poiché riporta il testo esatto delle disposizioni impugnate, non residuando alcun dubbio in ordine all'identificazione delle stesse. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., in accoglimento dell'opposizione della Regione resistente, deve essere dichiarata inammissibile, siccome tardiva, la produzione documentale depositata dalla difesa erariale nel corso dell'udienza pubblica. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita incertezza ed oscurità del petitum formulato dal ricorrente, poiché il ricorso enuncia con sufficiente chiarezza i motivi di censura, laddove contesta, in relazione alla normativa statale di settore in materia di servizio idrico integrato, l'obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché i criteri di affidamento di quest'ultimo, previsti dalla denunciata disciplina regionale. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita aberratio ictus del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione resistente, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 26 del 2003, regione Lombardia) e non l'affidamento della gestione delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati commi 2 e 3 del medesimo art. 49). È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della L.R. 18 agosto 2006, n. 18, Lombardia, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. È incostituzionale l'art. 49, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p), L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, nella parte in cui dispone che il servizio idrico integrato a livello di ambito sia organizzato separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi.

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